Cronaca

Aldo Loiodice: “Occorre stare attenti a non svilire l’incostituzionalità palese dell’attuale testo sull’autonomia differenziata”

Autonomia differenziata. I ricorsi delle Regioni contro lo Stato sono stati depositati

 Professor Aldo Loiodice: i ricorsi delle Regioni contro lo Stato sono stati depositati, che accade ora? “Non sono, però, ancora pubblicati”.  Lei ha detto, questi ricorsi si fanno per incompetenza dello Stato e, quindi, che risultato si può ottenere?

“Ebbene, l’art. 134, c. 2, prevede la competenza della Corte Costituzionale nel caso di impugnativa delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte delle Regioni attraverso quello che è un procedimento denominato “in via diretta” e cioè: attraverso un ricorso alla Corte Costituzionale. L’art. 127 Cost. precisa che la Regione può presentare tale ricorso quando la legge dello Stato “leda la sua sfera di competenza”.”

Allora si tratta di un esame della Corte più ampio rispetto ad una semplice incompetenza dello Stato.

“Questa impostazione mi pare condivisibile; la Corte Costituzionale, infatti, si è pronunciata in questo senso, quando ha stabilito (già dal 1988) che possono essere impugnate le leggi statali anche quando vengano ad interferire con le competenze regionali e, quindi, la lesione consiste non solo nell’invasione delle competenze ma anche nell’incidenza sulla stessa organizzazione, acquisizione di fondi, svolgimento delle funzioni, qualsiasi situazione che è di competenza delle regioni sulla quale la legge statale determina modifiche consistenti come riduzioni di fondi, o procedure che, riguardando altre Regioni, possono ripercuotersi sulle competenze regionali concrete, che si svolgono attraverso le funzioni amministrative delle Regioni differenziate”.

Potrebbe sembrare che la questione dei ricorsi regionali sia di contrapposizione partitico-politica, attesa la connotazione delle Amministrazioni regionali che hanno presentato il ricorso e, pertanto, la tutela potrebbe apparire, piuttosto legate alle esigenze politiche dei partiti che governano quelle Regioni che non per le effettive esigenze delle altre Regioni e dei territori interessati.

“Questa visione è totalmente riduttiva perché, in effetti, la questione delle autonomie differenziate delle regioni non appartiene alla politica partitica o di Governo (che pure è interessato); né tanto meno appartiene alla questione territoriale tra nord e sud; si tratta, invece, di una questione di gravità e delicatezza notevoli, in quanto il cittadino deve essere tutelato nei servizi offerti dalle Amministrazioni regionali alla stessa maniera, sia a Potenza, che a Venezia o Milano e i cittadini non operano, soltanto nel territorio al quale appartengono, ma sull’intero territorio nazionale e devono trovare uguale possibilità di accesso alle prestazioni essenziali e, quindi, è un problema che supera la politica governativa. Occorre stare attenti a non svilire l’incostituzionalità palese dell’attuale testo sull’autonomia differenziata, trasferendola nella contrapposizione tra le forze politiche di governo e quelle di opposizione.”

Come fa la Corte a eliminare questa legge se deve limitarsi ad esaminare soltanto la competenza? Dovrebbe dichiararla incostituzionale nelle parti che invadano le regioni non nelle altre che sono valide.

“La questione va risolta sulla base dei ricorsi proposti dalle regioni perché la Corte deve rispondere alle domande fatte in questi ricorsi.Si deve, però, tener conto che la Corte non si deve occupare soltanto del limite della competenza, sul piano meramente formale, nelle singole materie, ma deve verificare che la legge statale non metta in crisi i Governi e le Amministrazioni regionali (nelle loro competenze) e non danneggi i cittadini delle Regioni normali per difetto di fondi e di prestazioni; cioè: si è dinanzi ad una lesione delle competenze regionali, perché le regioni prive di questi ulteriori arricchimenti non avrebbero la possibilità di rendere più efficaci (e migliorare) i servizi relativi alle prestazioni essenziali (oggi carenti)”.

Le prestazioni essenziali sono state stabilite da una commissione nominata dal Governo, dal Ministro Calderoli, presieduta da Cassese ed appartengono alla competenza del Governo.

“La questione non è così semplice, perché la commissione presieduta da Cassese ha concluso in maniera difforme (nelle sue componenti) rispetto alla sostanza costituzionale ed in maniera non coordinata da tutti i componenti; alcuni componenti, come il prof. Luciani, si sono dimessi dalla commissione perché il Presidente non consentiva il vero esame del problema.Si tenga conto che il prof. Tondi della Mura (che ha approfondito molto il tema), ha dimostrato come il numero delle prestazioni essenziali viene ridotto di almeno un centinaio, per cui soltanto un centinaio di prestazioni sanitarie vengono coperte dai trasferimenti di fondi dallo Stato alle Regioni, le altre 140 circa vengono finanziate in maniera più elevata nelle regioni differenziate. In tal modo la differenza e le sperequazioni aumentano”.

Bruno Volpe


Pubblicato il 4 Settembre 2024

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