Cronaca

Consiglio regionale: ok alla legge che disciplina l’attività estrattiva

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 36 voti favorevoli e 9 astenuti, il disegno di legge “Nuova disciplina generale in materia di attivita’ estrattiva”. Il provvedimento legislativo ha come obiettivo l’aggiornamento organico della normativa vigente in materia, che finora ha fatto riferimento alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37. Nel corso degli anni la Regione Puglia ha aggiornato la disciplina delle attivita’ estrattive per venire incontro a diverse esigenze rivenienti dal mutato quadro di pianificazione, tutela e stato giuridico del territorio regionale e per riscontrare alcune legittime esigenze delle imprese operanti nel settore. Tale aggiornamento e’ stato effettuato principalmente attraverso la definizione dello strumento di pianificazione di settore, il PRAE (Piano regionale delle attivita’ estrattive) e sul piano procedurale con l’istituzione dello Sportello Unico per le Attivita’ Estrattive. Sono stati inoltre emanati altri provvedimenti (Regolamenti, Circolari, Direttive) volti a normare e disciplinare specifici aspetti della materia. Pertanto, la Puglia si dota oggi di una legge che mira ad una ridistribuzione delle competenze in materia di attivita’ estrattive rispetto all’attuale assetto. Vengono demandate ai comuni le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza. Tale ridistribuzione sposta quindi le funzioni amministrative e di controllo sull’ente piu’ prossimo al territorio interessato e mira a rafforzare e rilanciare l’azione regionale in materia di pianificazione e coordinamento del settore. Nell’ambito della ridistribuzione delle competenze, spetta alla Regione il nuovo compito di censire i numerosi siti estrattivi dismessi presenti sul territorio regionale, programmare e promuovere il recupero. Numerosi gli emendamenti approvati, perlopiu’ di natura tecnica e proposti dai consiglieri Ventola, Vizzino, Blasi, Marmo, Santorsola, Campo e Barone, che interessano gli articoli che sanciscono le definizioni e classificazione dei materiali di cava e assimilati, i contenuti del PRAE, le autorizzazioni all’esercizio dell’attivita’ estrattiva, la domanda di autorizzazione, gli ampliamenti, approfondimenti e riattivazione di cava, gli obblighi e gli adempimenti dell’esercente per il recupero ambientale delle cave dismesse, le pertinenze di cava e impianti connessi, le autorizzazioni alla ricerca, il censimento delle aree estrattive o dismesse, le funzioni di vigilanza e di polizia mineraria. Tra le varie disposizioni sancite dall’articolato, quelle relative alle competenze in materia di autorizzazione e vigilanza. E’ normata inoltre, l’onerosita’ dell’attivita’ estrattiva individuando i principi e le modalita’ per la determinazione di tali oneri ed i criteri per la ripartizione tra Regione e Comuni delle somme incamerate, nonche’ l’utilizzo di tali fondi. E’ sancita la richiesta di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE. E’ prevista l’individuazione degli elaborati che compongono la domanda di autorizzazione e gli elementi che devono essere contenuti nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’. Si e’ intervenuti anche nell’individuazione delle fattispecie di ampliamento, approfondimento e riattivazione di cava, sul recupero di cava dismessa al fine di approntare i luoghi alla realizzazione delle opere di recupero previste, sancendo l’obbligo di recupero per gli esercizi di cava e fissando i principi ed i criteri per la realizzazione delle opere stesse. Vengono stabiliti i requisiti e le condizioni necessarie per l’apertura di una “cava di prestito”, le funzioni e i compiti del Catasto regionale delle attivita’ estrattive per il monitoraggio del settore, le mansioni che deve svolgere la Consulta regionale per questo tipo di attivita’ e l’individuazione delle autorita’ competenti per le funzioni di vigilanza ambientale comprese le funzioni di polizia mineraria.
Infine, in uno specifico articolo e’ stato stabilito che con il recupero delle somme rivenienti dagli oneri per l’attivita’ estrattiva, e’ data la possibilita’ alla Regione di avere una dotazione finanziaria necessaria per adempiere, nella misura del 70% per le spese di investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione tecnologica e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse e del 30% per le spese inerenti all’attivita’ di promozione, studi e ricerche.

 

 

 

 


Pubblicato il 12 Giugno 2019

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