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Csm, il Pg della Cassazione chiede l’ammonimento di Emiliano

Nel processo dinanzi alla Sezione disciplinare del Csm a carico del governatore pugliese Michele Emiliano (Pd), magistrato in aspettativa dal 2004 per incarichi istituzionali di natura politica e dallo stesso periodo impegnato in attività partitocratica, il sostituto della Procura generale di Cassazione, Carmelo Sgroi, ha chiesto l’ammonimento dell’ex pm antimafia barese, che nel perdurare dell’aspettativa – secondo la Procura della Cassazione – avrebbe violato il divieto di legge, previsto anche per i magistrati “fuori ruolo”, di iscriversi a partiti politici, oltre che a partecipare in modo diretto e continuativo all’attività interna degli stessi. L’ammonimento è la sanzione meno grave prevista dalla legge per questo genere di violazioni ed è la stessa adottata nel 2010 dai giudici della Sezione disciplinare del Csm in un analogo caso che vide come protagonista il magistrato napoletano Luigi Bobbio che, nel 2007, da esponente “fuori ruolo” dell’Ordina giudiziario in quanto parlamentare di An, all’epoca aveva assunto anche la carica di Presidente della Federazione partenopea di quel partito politico. Emiliano, prima come sindaco di Bari, poi come assessore al Comune di San Severo e infine come presidente della Regione Puglia, è accusato di aver svolto incarichi dirigenziali nel Pd “non coessenziali all’espletamento dei mandati” politico-amministrativi per cui era stato eletto o nominato Alla contestazione iniziale della Procura della Cassazione, risalente alla fine del 2014, di partecipazione continuativa alla vita del partito, nella prima udienza dello scorso aprile il Pg aveva aggiunto anche quella di essersi candidato alla segreteria nazionale nel congresso, allora in corso, del Pd. Il difensore di Emiliano, il procuratore di Torino,Armando Spataro, in apertura di seduta ha sollevato una questione preliminare, contestando l’aggiunta nell’accusa originaria di un “fatto nuovo”, che limita il diritto di difesa, ossia quella più recente si candidatura a segretario nazionale del Pd. Però, dopo una breve camera di consiglio, la Sezione disciplinare ha rigettato l’obiezione di Spataro ed ha aperto dibattimento. In premessa, il sostituto Pg ha rilevato: “La sezione disciplinare è chiamata oggi a definire un caso non comune, definito nel gergo giornalistico dei ‘magistrati in politica’. Le definizioni sintetiche hanno un peso, e se invertiamo la frase e diciamo politici nella magistratura o partiti nella magistrata abbiamo una visione diversa che è quella che dobbiamo guardare”, sottolineando: “L’obiettivo della sanzione disciplinare è preservare il magistrato, in ruolo o fuori ruolo, da un pregiudizio da appartenenza partito-politica”. E, continuando, Sgroi ha commentato: “come é possibile pensare di tornare, senza soluzione di continuità, in ruolo dopo una partecipazione partita così lunga e importante, senza appannare l’immagine di imparzialità e indipendenza”. Sgroi ha inoltre ricordato che “Emiliano nell’interrogatorio ha prospettato la sua buona fede, per assenza di precedenti. Ma mi pare difficile – ha osservato il sostituto Pg della Cassazione – sostenere una sorta di inconsapevolezza di incorre nella violazione, alla luce della sentenza” sul caso Bobbio, su cui fu chiamato a esprimersi anche la Corte Costituzionale. Ad Emiliano viene contestata la partecipazione continuativa in attività di natura partitocratica a partire dal 2004, mentre la legge che inibisce ai magistrati anche “fuori ruolo” l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici è la n.269 del 2006. Ma – ha obiettato Sgroi – “non è vero che il divieto nasce nel 2006”, perché “anche prima l’appartenenza di un magistrato a un ‘centro di potere partitico’ era sanzionabile secondo le Sezioni Unite (ndr – della Cassazione)”. Anzi, ha evidenziato il Pg – “dal 1946 la vicenda sarebbe stata sottoponibile a procedimento disciplinare”. Invece il difensore di Emiliano dinanzi alla Sezione disciplinare in premessa ha affermato: “Quale che sia, la vostra decisione sarà di importanza storica”, perché “andrà a incidere sull’esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini magistrati”. In caso contrario – ha rilevato Spataro – “rischiamo di scrivere un giudizio di inaffidabilità di chi ha svolto un ruolo politico”. Infatti, si è poi chiesto il Procuratore di Torino: “Come può, in una democrazia, un eletto in quanto magistrato non partecipare continuativamente a un partito?”, commentando: “E’ come alzare un muro: ‘devi solo andare in parlamento o in consiglio e quello che viene espresso non rientra nelle tue funzioni’. Alla base delle tesi difensiva di Spataro vie è il fatto che il Csm ha approvato l’aspettativa di Emiliano per consentirgli di svolgere il proprio mandato elettivo e che tali incarichi non possono essere sdoppiati dalla vita del partito. Per cui Spataro ha inoltre affermato: “Sono stupito dal fatto che avere cariche nel partito sia definito dalla Procura generale come non ‘coessenziale’ ai mandati elettivi”. Però, ha rilevato ancora il difensore del governatore pugliese, “se fosse vietato sarebbe la fine del mandato elettivo che il Csm ha autorizzato”. Quindi, per Spataro, “se Emiliano voleva svolgere al meglio la sua funzione non poteva non partecipare”. Diversamente “sarebbe stato come aspirare ad occupare una poltrona”. Poi, in riferimento al dibattito sui magistrati in politica, il Procuratore torinese ha detto di non approvare i qualunquismi, perché secondo lui “un magistrato eletto che finisce di esercitare il suo mandato deve essere ammesso a una funzione diversa da quella che esercitava prima”, in quanto per lui “non ha però senso dire che un rientro sarebbe un ingresso della politica nella giurisdizione”. Alla fine della sua arringa difensiva Spataro ha chiesto alla Sezione disciplinare di dichiarare esclusa la contestazione opposta ad Emiliano o, in subordine, di sollevare nuovamente la questione davanti alla Consulta a riguardo del divieto per i magistrati “fuori ruoli” di iscrizione e partecipazione ai partiti politici. Emiliano, prendendo la parola al processo disciplinare a suo carico al Csm, ha dichiarato: “Credo di aver fatto tutto per onorare l’ordine al quale appartengo. Ho giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione”, sottolineando: “in dieci anni che ho fatto il sindaco di Bari e in due da presidente della Regione ho cercato di applicare la stessa correttezza che ho tenuto nelle mie funzioni giurisdizionali. Non ho mai avuto un avviso di garanzia, né io né i miei assessori”. Ma questo, però, è tutto un altro discorso. Al termine dell’udienza romana del Tribunale delle toghe, il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha reso noto che la nuova seduta (quella verosimilmente conclusiva) sul “caso Emiliano” è convocata alle ore 14 del 27 luglio prossimo, per le repliche finali di accusa e difesa ed, a seguire, la Camera di consiglio, per la decisione. Per la cronaca, ricordiamo che questa testata giornalistica nel 2012 è stata tra le prime ad evidenziare una probabile incompatibilità di Emiliano, da magistrato seppur fuori ruolo, nell’assurgere da sindaco di Bari anche al ruolo di leader politico, assumendo la carica prima di segretario (2007) e successivamente presidente (2009) del Pd pugliese. Infatti, il nostro primo servizio al riguardo (risalente al 31 marzo del 2012) aveva il significativo titolo: “Emiliano magistrato ‘fuori ruolo’ e fuori posto”. Mentre – come è noto – le prime notizie circa il deferimento di Emiliano da parte della Procura generale della Cassazione alla Sezione disciplinare del Csm, per la sua partecipazione sistematica e continuativa alla vita interna del Pd risalgono a dicembre del 2014. Un procedimento, quest’ultimo, che inspiegabilmente si è invece aperto con ben 7 anni di ritardo rispetto a quello quasi simile del predetto magistrato napoletano Bobbio, anch’egli assurto nel 2007, mentre era in aspettativa per l’incarico elettivo di parlamentare, al ruolo di dirigente politico di partito. Un caso, questo, che – come riferimmo all’epoca – fu definito e risolto (anche con una pronuncia intermedia nel 2009 – Sentenza n. 224 – della Corte Costituzionale) già nel maggio del 2010. Ossia nel giro di appena qualche anno da quando il “caso” si era verificato. Un vero incomprensibile “mistero” all’italiana.  

 

Giuseppe Palella

 

 

 

 

 

 

 


Pubblicato il 11 Luglio 2017

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