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Dopo la Xylella sugli olivicoltori pugliesi incombono anche le sanzioni

Fioccano le multe ai produttori del sud-est barese che nel 2024 non hanno effettuato il trattamento imposto dalla Regione, ma ritenuto forse illegittimo e anche più pericoloso della batteriosi

A vessare gli olivicoltori pugliesi non sono soltanto le calamità naturali, come la siccità o il gelo e, nell’ultimo decennio, soprattutto la Xylella fastidiosa, ossia la batteriosi responsabile del disseccamento rapido delle piante, perché a gravare sui produttori olivicoli locali sono talvolta anche certe misure sbagliate (o quantomeno illegittime) disposte dalla Regione Puglia che, per tentare di contrastare la diffusione della Xylella, emette sanzioni per mancati trattamenti fitosanitari richiesti, senza però tener conto che questi, oltre ad essere dannosi per l’ambiente, sono stati ordinati agli olivicoltori senza che la Regione abbia la legittimazione a farlo, in quanto il potere impositivo in materia di trattamenti fitosanitari obbligatori è – secondo qualche esperto – esclusivamente in capo allo Stato, che può disporlo solo in forza di un’apposita legge. Infatti, è questo in estrema sintesi il motivo in base al quale alcuni produttori olivicoli della zona compresa tra Noicattaro, Capurso, Triggiano e Valenzano stanno contestando alla Regione Puglia la sanzione da circa 2000 Euro, emessa a loro carico per la mancata esecuzione di quanto disposto dalla stessa Regione con la Circolare n. 4 del 24.5.2024, oltre che della deliberazione di Giunta Regionale n. 1866/2022. Infatti, detti produttori lo scorso dicembre si sono visti notificare, da parte del Nucleo dei Carabinieri Forestali della Puglia, un verbale di accertamento per “mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie sui fondi agricoli” da essi coltivati, in violazione agli obblighi anti-Xylella fastidiosa. Misure che obbligavano ad un trattamento fitosanitario dei fondi agricoli, da eseguirsi entro e non oltre la data del 10 giugno 2024, con determinati insetticidi autorizzati, ma la cui efficacia – a detta di alcuni degli olivicoltori sanzionati – è tutt’altro che provata. Pertanto, i Carabinieri della Forestale Puglia, dopo aver richiamato il precedente verbale di constatazione, hanno ritenuto di emettere, a carico di tutti coloro che erano risultati inadempienti con detto trattamento, un successivo verbale per illecito amministrativo con la predetta sanzione. La norma applicata sarebbe quella prevista dall’articolo 55, comma 15, del d.lgs. n. 19/2021 secondo il quale: “A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00”. Sta di fatto, però, che il trattamento fitosanitario richiesto dalla Regione, incidendo direttamente sull’ambiente e sull’ecosistema, – secondo il difensore dei sanzionati – in base alla nostra Carta costituzionale è di competenza esclusiva dello Stato e, conseguentemente, non può essere esercitato, arbitrariamente dalle Regioni e tanto meno dalla Regione Puglia, alla quale, può riconoscersi ogni altro potere fitosanitario che non incida direttamente e per lungo tempo sull’ambiente e sull’ecosistema, come, invece, accade mediante l’uso dei pesticidi richiesti. Ma c’è di più! La contestazione di illecito amministrativo in questione fondandosi su una prescrizione dell’Osservatorio Fitosanitario regionale che non è mai stata pubblicata sul Burp (Bollettino ufficiale della Regione Puglia) e, quindi, sarebbe illegittima, considerato anche che analoga prescrizione non era stata prevista nel Piano d’azione precedentemente emesso e pubblicato. Altra contestazione, certamente non meno significativa delle precedenti, mossa contro la Regione Puglia in tale vicenda è che l’apposito comitato scientifico internazionale dell’Efsa, con pare del 28 marzo 2019, ha dichiarato che “non esiste attualmente alcuna misura di controllo disponibile” per contrastare la Xylella fastidiosa e che, quindi, quanto disposto dalla citata Circolare regionale è una misura che inquina certamente l’ambiente, ma non da alcuna garanzia di efficacia sul contenimento e contrasto della batteriosi. Pertanto, – conclude sarcasticamente la difesa dei sanzionati – “si tratta di misure fitosanitarie certamente inutili per debellare la Xylella, ma probabilmente utili ad incrementare i fatturati delle multinazionali del settore chimico per la produzione di insetticidi e pesticidi”, chiedendo l’annullamento delle contestazioni effettuate dai Carabinieri Forestali della Puglia, con la conseguente archiviazione della procedura attivata nei confronti di coloro che lo scorso anno non hanno effettuato i trattamenti anti-Xylella imposti dalla Regione Puglia. In caso di mancato accoglimento, la vicenda è destinata, quasi sicuramente, a finire in un’Aula giudiziaria. Ma nel frattempo il “rischio Xylella”, al pari delle sanzioni dei Carabinieri Forestali, continua ad incombere sull’olivicoltura pugliese.

Giuseppe Palella

 


Pubblicato il 1 Aprile 2025

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