Il consiglio regionale resta com’è: il Tar rigetta i tre ricorsi elettorali
Già preannunciato l'appello al Consiglio di Stato da parte dei legali di qualcuno dei ricorrenti non eletti

Il Tar-Puglia ha rigettato i tre ricorsi elettorali discussi mercoledì scorso e presentati da altrettanti candidati consiglieri regionali non eletti contro la suddivisione dei seggi alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre scorsi. Infatti, i giudici baresi del Palazzo di piazza Massari, con tre distinti provvedimenti, hanno respinto i ricorsi presentati da Domenico Damascelli (primo dei non eletti nella lista di “Fratelli d’Italia” nella circoscrizione di Bari), Sergio Blasi (primo dei non eletti nel Pd nella circoscrizione di Lecce) e Francesca Bottalico (prima dei non eletti nella lista “Decaro presidente” nella circoscrizione di Bari). Tutti e tre hanno contestato il criterio di distribuzione dei seggi e, in particolare, l’attribuzione nelle circoscrizioni elettorali dei seggi con resti.
Nello specifico, Damascelli (difeso dagli avvocati Emilio Toma, Loredana Papa, Fernando Rodio e Domenico Nuzzolese) e Blasi (difeso dal professor Agostino Meale) hanno contestato l’attribuzione del seggio assegnato con i resti a ciascuna delle loro rispettive liste nella circoscrizione Bat e che vede eletti a consigliere regionale Andrea Ferri per Fdi e Giovanni Vurchio per il Pd. Mentre Bottalico (difesa dall’avvocato Nino Matassa) contestava l’attribuzione del seggio della sua lista nella circoscrizione di Foggia ed assegnato al secondo più suffragato, il socialista Giulio Scapato.
I giudici amministrativi, citando una sentenza del Consiglio di Stato nella decisione su Damascelli, hanno evidenziato come “lo scorrimento della ‘medesima graduatoria’, nelle diverse fasi del riparto, costituisce una scelta non irragionevole e non discriminatoria, giustificata dall’obiettivo istituzionale di assicurare la presenza, nel Consiglio della Regione Puglia, di tutte le realtà circoscrizionali territoriali, aventi pari potenziale rango, anche di quelle demograficamente meno importanti, ma aventi pari capacità di rappresentanza potenziale”.
E, continuando, i giudici del Tar-Puglia, sede di Bari, nelle motivazioni alla sentenza di rigetto dei ricorsi hanno affermato: “una simile articolazione del sistema elettorale, per quanto opinabile, trova comunque una sua logica giuridica”, mentre è rimessa al Consiglio regionale la decisione di modificare la legge elettorale “verso la valorizzazione della prevalenza di un diverso dato, quale può essere quello relativo alla maggioranza della popolazione”. “Non può però il giudice amministrativo – si legge inoltre nella sentenza – ingerirsi in una scelta di valore effettuata dal legislatore regionale”.
I legali di Damascelli con una nota hanno dichiarato che a loro parere “la sentenza è sbagliata”, preannunciando perciò l’impugnativa al Consiglio di Stato. Come già riferito in un servizio pubblicato sull’edizione di ieri di questa testata, il prossimo 20 maggio la stessa Sezione del Tar-Puglia discuterà gli altri quattro ricorsi elettorali presentati da Lucia Parchitelli (prima dei non eletti nella lista Pd nella circoscrizione di Bari), da Avs per l’ex governatore Nichi Vendola e Annagrazia Maraschio e da Alessandro Leoci e Gianni Stea per lista “Avanti e Popolari”.
Parchitelli contesta, oltre all’attribuzione dei seggi con i resti tra le circoscrizioni, soprattutto la parte della legge elettorale pugliese che prevede come premio di maggioranza un massimo di 29 seggi alla coalizione vincente e 21 alla minoranza, anche se il candidato presidente eletto abbia ottenuto un numero di preferenze di gran lunga superiore alla soglia prevista del 40%. Circostanza, questa, che alle ultime regionali ha lasciato fuori dal Consiglio la ricorrente, risultata quarta nella sua lista per le preferenze ottenute, a fronte di tre eletti nella circoscrizione di Bari.
E questo perché i seggi complessivi della lista, il Pd per l’appunto, sono stati calcolati sulla base fissa dei 29 seggi massimi, attribuiti alla coalizione dell’eletto presidente, indipendentemente dall’effettivo divario di voti tra il vincitore ed i candidati presidenti sconfitti. Gli altri tre ricorsi, invece, riguardano il criterio di calcolo della soglia di sbarramento del 4%, fissata per le liste in coalizione al fine dell’ammissione alla ripartizione dei seggi. Anche questa fattispecie, analogamente ai tre ricorsi discussi mercoledì scorso e già sentenziati, in passato è stata già affrontata dal Tar-Puglia ed anche in appello dal Consiglio di Stato, per casi analoghi di liste in coalizione che non erano state ammesse alla suddivisione dei seggi poiché, secondo il criterio di calcolo previsto dalla legge elettorale pugliese, non avevano superato lo sbarramento del 4% dei voti ottenuti dal candidato presidente eletto, mentre avevano superato tale soglia se il calcolo fosse effettuato sui voti complessivi delle liste.
Come si ricorderà, emblematico al riguardo è il precedente alle regionali del 2020 dell’allora lista “Senso civico” che, pur avendo ottenuto poco più del 4% dei voti complessivi delle liste, non ottenne alcun seggio, poiché la soglia scendeva di poco al di sotto del 4% con il calcolo per lo sbarramento effettuato sui voti conseguiti dall’eletto presidente (Michele Emiliano), che – come si ricorderà – per via della possibilità di voto disgiunto, aveva ottenuto più voti della sommatoria dei voti conseguiti dai partiti della coalizione che lo sosteneva.
Fatto, questo, che è accaduto anche alle ultime regionali con il neo-presidente, Antonio Decaro (Pd), che ha ottenuto oltre 88mila voti in più della sommatoria dei voti delle sue sei liste di appoggio. Pertanto, salvo sorprese, anche per i ricorsi in discussione il prossimo 20 maggio, l’esito del Tar-Puglia per un diverso orientamento nell’interpretazione ed applicazione della legge elettorale pugliese dovrebbe essere alquanto improbabile. Ad ogni modo, anche per gli altri quattro ricorsi la parola è ai giudici baresi di piazza Massari e non è neppure detto che sarà l’ultima, poiché per alcuni dei ricorrenti, o per le loro rispettive controparti, se l’esito non sarà quello sperato, è molto probabile che alche per questi ricorsi potrebbero essere aditi i giudici romani di Palazzo Spada.
Giuseppe Palella
Pubblicato il 8 Maggio 2026



