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In dirittura d’arrivo l’esito del ricorso sulla presunta ineleggibilità di Leccese a sindaco

Si è svolta ieri l'udienza finale per precisazioni e conclusioni promossa dal barese Donato Cippone contro il neo sindaco, per aver "de facto" continuato a svolgere la sua precedente funzione dirigenza al Comune anche durante la campagna elettorale

In dirittura d’arrivo l’esito del ricorso giudiziale presentato da un cittadino barese, Donato Cippone, contro il neo-sindaco di Bari, Vito Leccese, per la presunta ineleggibilità a Primo cittadino, avendo violato – secondo lo stesso Cippone – la norma che per tale candidatura impone la mancanza di ogni vincolo lavorativo con l’ente per il quale ci si presenta candidato. Infatti, si è svolta ieri dinanzi ai giudici della Prima Sezione civile del Tribunale di Bari (presidente dott. Giuseppe Di Sabato, giudice istruttore dott.sa Valeria Guaragnella) l’udienza finale, per precisazioni e conclusioni, del processo introdotto dal barese Cippone ed iniziato lo scorso 28 novembre e volto ad accertare – con ogni conseguente declaratoria – la sussistenza della condizione d’ineleggibilità in capo all’odierno sindaco di Bari, Leccese, a causa del perdurare (anche “de facto”) nella sua funzione Capo di Gabinetto dell’ex sindaco Antonio Decaro, dopo tutto il periodo di campagna elettorale della sua candidatura a Primo cittadino. A sostegno della tesi del ricorrente sono intervenuti all’udienza riepilogativa finale i tre legali baresi che assistono Cippone, ovvero Ascanio Amenduni, Marco Cornaro e Giuseppe Mariani, mentre la difesa del sindaco Lecesse, sul fronte opposto, è stata effettuata dagli avvocati Marida e Nicola Dentamaro. Difesa che questi ultimi hanno incentrato essenzialmente sul fatto che – a loro dire – la parte ricorrente neppure nell’istruttori processuale sarebbe riuscita a dimostrare con certezza inequivocabile che Leccese abbia perdurato nella sua funzione di capo di Gabinetto anche nel periodo successivo all’accettazione della candidatura a sindaco. Infatti, dirimente per l’esito di tale giudizio se Leccese abbia continuato a svolgere il ruolo dirigenziale affidatogli dall’allora sindaco Decaro nel luglio del 2019, con un contratto quinquennale e, quindi, con scadenza a luglio del 2024. Ovvero successiva alla candidatura di Leccese a sindaco. Contratto che, secondo i difensori di Leccese, sarebbe venuto meno il 31 dicembre 2024 a seguito del pensionamento del loro assistito da dipendente dell’Ateneo barese “Aldo Moro” e, quindi, si sarebbe risolto “de iure”. Pertanto l’allora sindaco Decaro il 29 dicembre del 2023, con altro atto aveva affidato a Leccese una collaborazione fiduciaria gratuita nelle funzioni, non potendo lo stesse essere più remunerato, in base alla legge Madia, per la funzione di capo di Gabinetto. Funzioni che – sempre secondo i difensori di Cippone – sarebbero state comunque di dirigente apicale del Comune, sempre da capo dell’Ufficio di Gabinetto, come lo stesso Leccese si autodefiniva in una sua lettera autografa del 14 febbraio 2024 ed esibita in giudizio dal ricorrente. A supporto del fatto che Leccesse abbia comunque continuato a svolgere il ruolo di capo di Gabinetto sono stati evocati altri elementi probatori, quali una intervista rilasciata in tale veste dallo stesso Leccese all’emittente televisiva “TeleNorba” ed una nota dell’Ufficio del sindaco che giustificava l’impossibilità di un appuntamento con il capo di Gabinetto per altri impegni pregressi. Però, la “questione” essenziale di questa causa conclusa ieri dinanzi ai giudici della Prima Sezione civile del Tribunale di Bari verte – a detta dei legali Amenduni, Cornaro e Mariani – sul fatto che, prescindendo dal tipo rapporto contrattuale in essere di Leccese con il Comune durante il periodo di candidatura a sindaco e dalle dimissioni da lui presentate il 2 maggio 2024, per l’incaico ricevuto a titolo gratuito, in base al comma 6 dell’articolo 60 del Testo Unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) il rapporto di lavoro dirigenziale di Leccese con il Comune di Bari avrebbe dovuto cessare non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale in concomitanza con l’accettazione della candidatura a sindaco. “Invece – sostengono i legali del ricorrente Cippone – così non è stato, perché Leccese in detto periodo elettorale ha continuato non solo ad occupare a Palazzo di Città la stanza di capo di Gabinetto dell’allora sindaco Decaro, ma ha anche conservato l’indirizzo e-mail istituzionale, utilizzato fino alla vigilia della sua proclamazione a sindaco”. Un indirizzo istituzionale di posta elettronica che in un primo tempo, dopo la nomina di collaborazione a titolo gratuito, gli era stato sospeso ma che s lo stesso Leccese ha richiesto e stranamente gli è stato nuovamente concesso l’utilizzo da parte dall’Amministrazione. Ulteriore elemento, questo indicato dai difensori del ricorrente, che – a loro dire – confermerebbe che Leccese avrebbe continuato “de facto” a svolgere il ruolo di capo di Gabinetto anche dopo la sua candidatura a sindaco. A questo punto non resta che attendere la decisione dei giudici baresi sul “caso” sollevato con il giudizio promosso da Cippone, per conoscere se la recente elezione di Leccese a sindaco sia avvenuta nel pieno rispetto della legalità, oppure possa essere avvenuta in barba alle regole dell’Ordinamento. Un dubbio che, c’è da augurarsi, possa essere dissolto in ogni caso con chiarezza da parte del Tribunale per entrambe le parti, senza la necessità di ulteriori ricorsi in appello.

Giuseppe Palella


Pubblicato il 19 Marzo 2025

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