L’amministrazione non scivola solo sui marciapiedi ma “annega” anche nelle fontane
Una figuraccia dietro l’altra per il Comune di Bari. E questa volta ad evidenziare la superficialità e la sciatteria operativa di determinati settori comunali baresi non sono né alcuni comuni cittadini particolarmente attenti al decoro urbano ed al buon esito dei lavori di interesse comune, come è accaduto nel caso dei grossolani e clamorosi errori progettuali emersi in corso d’opera per il restyling di via Sparano, né è qualche testata giornalista locale (come la nostra) particolarmente sensibile alle problematiche del territorio, come è stato per il recente caso, a Palese, della nuova scuola materna di sole due aule nel rione Macchie. Ma trattasi, invece, di un vero e proprio “schiaffo” della giustizia amministrativa al Comune di Bari a guida Decaro. Infatti, il Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Puglia, con la sentenza n. 343 c.a. (pubblicata ieri, 6 Aprile), ha annullato il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto ad esso correlato con cui il Comune di Bari, in data 28 Ottobre 2016, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane ornamentali e fontanine di erogazione di acqua potabile esistenti in tutto il territorio cittadino. Gara del valore complessivo a base d’asta di 233.600 Euro circa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema del ribasso unico percentuale, per una durata prevista di un anno. A ricorre ai giudici di piazza Massari contro detto bando di gara del Comune di Bari la ditta individuale “Michele Coletto” di Santo Spirito, già detentrice in appalto del servizio di pulizia e manutenzione delle fontane, scaduto lo scorso anno. La ditta ricorrente, che nelle more del giudizio amministrativo ha pure partecipato alla gara classificandosi seconda con due punti percentuali circa di distacco rispetto alla ditta vincitrice (Lorusso Impianti srl di Conversano), con una nota del 27 Ottobre scorso aveva già richiamato l’attenzione dell’Amministrazione barese su alcune criticità del bando di gara pubblicato dai competenti Uffici comunali. Però, l’Amministrazione barese, non ritenendo evidentemente fondati i rilievi addotti dall’impresa segnalante, aveva proceduto comunque nell’iter di gara, giungendo fino all’apertura delle offerte ed all’assegnazione provvisoria dell’appalto alla “Lorusso srl”. Ma c’è di più. Il Comune più di recente, pur in pendenza del giudizio dinanzi al Tar (discusso lo scorso mese di Gennaio) ed in attesa di pronuncia, giunta per l’appunto ieri, ha addirittura proceduto comunque ad affidare l’esecuzione del servizio in via provvisoria con il rischio, alla luce dell’esito del giudizio in oggetto ed in ordine al caso in ispecie, di creare i presupposti di un eventuale e possibile azione di risarcimento danni a carico del Comune a favore della ditta Coletto che, essendo anche l’appaltatore uscente, avrebbe avuto diritto a proseguire in proroga il servizio di pulizia e manutenzione delle fontane, in via cautelativa per il Comune, almeno fino all’esito provvisorio del primo grado di giudizio. Tra i rilievi riferiti nelle contestazioni al Comune e contenuti anche nel ricorso al Tar, la ditta Coletto lamentava, tra l’altro, anche la mancanza di un requisito fondamentale per l’aggiudicataria dell’appalto, riguardante l’assenza dall’elenco delle attività riportate nel proprio certificato della Cdc (Camera di commercio) di Bari della specifica voce “servizi di pulizia fontane”, che costituisce sicuramente una parte essenziale della commessa comunale in questione. Sta di fatto che, prescindendo da ulteriori e dettagliati approfondimenti di merito, la Prima Sezione del Tar Puglia (presidente Angelo Scafuri, consigliere Desirèe Zonno e relatore Alfredo Giuseppe Allegretta) ha sonoramente cassato il bando del Comune di Bari per l’appalto delle fontane e, più in particolare, l’attività istruttiva dello stesso. Infatti, si legge in un passo significativo delle motivazioni alla citata sentenza: “Per qualsiasi intervento su beni sottoposti a tutela” ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “le imprese affidatarie devono essere qualificate ai sensi del DPR n.207/2010 nelle categorie OG2 e OS2 ai sensi dell’art.90 del suddetto DPR”. E, continuando, commentano i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia: “Nei documenti di gara in oggetto, il Comune di Bari, se da un lato, si è limitato ad una laconica notazione relativa al possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG2, dall’altro, ha completamente omesso di richiamare e quindi richiedere ai fini della partecipazione alla gara l’ulteriore qualifica nella categoria OS2”. A conclusione della narrativa sulle motivazioni, che hanno determinato l’annullamento da parte del Tar del bando di gara in oggetto, i giudici amministrativi baresi terminano affermando: “emerge, dunque, la netta rilevanza che una puntuale indicazione dei beni e delle prestazioni da compiersi su di essi assume negli atti di gara alla luce della contestuale richiesta degli specifici requisiti di capacità”. Cosa , questa, che alla luce della sentenza evidentemente nel caso in questione non c’è stata da parte dei competenti Uffici comunali baresi. Risultato, oltre all’annullato bando di gara per il servizio fontane comunali ornamentali, la condanna anche al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente ditta Coletto, egregiamente rappresentata e difesa in tale giudizio dall’amministrativista barese Vito Aurelio Pappalepore. In definitiva, l’amministrazione Decaro non solo scivola sui marciapiedi di via Sparano e costruisce “cattedrali nel deserto”, come il nuovo plesso scolastico di Palese Macchie, ma annega miseramente anche nell’esiguo specchio d’acqua delle fontane ornamentali cittadine.
Giuseppe Pallella
Pubblicato il 7 Aprile 2017