Cronaca

Più di 2mila firme per via Sparano: petizione valida, ma non per il segretario generale

Irricevibile? Formalmente incompleta? Vuoi vedere che il Comune della democrazia partecipata, dei forum e della città plurale e pluralista si mostra per quel che è ed è sempre stata. E cioè amministrazione pubblica che quando deve perseguire e raggiungere un obiettivo ben determinato (per interessi certo non dei cittadini…) si trincera dietro documenti e formalità da Regno Borbonico? Sul progetto di mutare radicalmente volto a via Sparano, dunque, riesplode la polemica tra ente e suoi amministratori/dirigenti da una parte e residenti/commercianti dall’altra. E sono proprio questi ultimi, rappresentati dal comitato (“Salviamo via Sparano” in via Dante 164) che, avendo appreso dalla foto pubblicata sulla pagina ‘facebook’ di un noto giornalista barese, della nota inviata dal Segretario Generale al suo Capo di Gabinetto, ma non avendone avuto riscontro formale, dopo vari rimpalli tra lo stesso Segretario Generale e il Capo di Gabinetto, son riusciti ad averne copia. E..sorpresa! Nella nota inviata da Mario D’Amelio, prot. N. 148321-II-9 di riscontro alla nota del Capo di Gabinetto, Vito Leccese n. 146275-II-1, si chiedevano chiarimenti in merito alle prime 2227 firme della petizione popolare raccolte, appunto, dal gruppo “salviamo via sparano”, depositate il 17 giugno presso l’ufficio protocollo del comune stesso. Il dott. D’Amelio, con riferimento ai requisiti di ammissibilità della petizione, riporta quanto prescritto dall’art. 80 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, che richiede, oltre al domicilio dei sottoscrittori, il documento di riconoscimento. Questa modalità, come già ampiamente esposto, non è richiesta, invece, dallo statuto comunale, che all’Art. 42, recita: “La raccolta di adesioni alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione, con la sola indicazione del domicilio dei sottoscrittori.” In realtà, sia lo Statuto Comunale, prevalente sul Regolamento anche secondo la sentenza di Cassazione, sez. un. Civ. 16 giugno 2005, n. 12868, che impone l’applicazione della norma statutaria rispetto a quella regolamentare, anche perché entrambe di dettaglio, pertanto varrebbe l’art. 42. <

 

Antonio De Luigi

 


Pubblicato il 29 Giugno 2016

Articoli Correlati

Back to top button