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Province: “Solo Corte Costituzionale ci può salvare da una legge sballata”

“Ormai è chiaro: la lentezza atavica della Regione Puglia nel risolvere anche il nodo delle competenze e delle risorse a favore delle Province, è un tentativo per cedere la patata bollente ad Emiliano. Per questo, dopo due mesi dalla scadenza dei termini, la Giunta non ha ancora portato in Consiglio la legge sulla distribuzione delle competenze. Il tutto, sulla pelle dei dipendenti provinciali”. Non si arrestano le considerazioni sul fallimento della riforma riguardante le province a causa dei ritardi accumulati da molti enti regionali nello smistare deleghe e personale dipendente. Sulla lentezza regionale in Puglia è intervenuto ieri il consigliere regionale di Forza Italia, Luigi Mazzei.

“Emiliano, però – ha aggiunto Mazzei – ha la bocca cucita e non abbiamo sentito proferire parola a riguardo né da lui né dal Pd. È del tutto evidente che, andando avanti di questo passo, il Consiglio regionale non avrà il tempo di approvare la legge e così si temporeggia ancora un po’, nella speranza che maggio arrivi in fretta e che sia il futuro governo ad occuparsi della questione. Il progetto di Vendola sarà questo… ma intanto a farne le spese sono i dipendenti delle Province e delle società partecipate, senza alcuna certezza per il futuro. Il Pd sul tema è ‘non pervenuto’, forse per l’imbarazzo di far parte della forza politica che ha partorito una riforma tanto nefasta per il nostro Paese. Si registrano solo passerelle strumentali del sottosegretario al Lavoro Bellanova o di Blasi. L’unica speranza sarà proprio la Corte Costituzionale: dal palazzo della Consulta a breve uscirà la sentenza di costituzionalità sulla riforma Delrio. Se la Corte dovesse dichiarare l’incostituzionalità della legge, ci troveremmo davanti ad una situazione alquanto paradossale: tra le rappresentanze appena elette a livello provinciale, le deleghe, la sorte degli enti collegati… sarebbe tutto da rivedere. Un lavoraccio, insomma”.

“Ma certamente – conclude Mazzei – sarebbe  una buona notizia, perché solo un vero colpo di spugna sugli errori madornali del Pd nazionale e pugliese può agevolare la risoluzione di vertenze delicate come queste”. Ma andiamo per ordine. Il primo rilievo sollevato dinanzi alla Consulta sulla legittima’ della riforma Delrio riguarda la competenza legislativa per l’istituzione delle Città metropolitane, che le Regioni negano sussistere in capo allo Stato perché da ricondurre alla potestà normativa delle Regioni. Ma non basta. I ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto, ad esempio, hanno individuato un autonomo profilo d’incostituzionalità della legge 56/2014 nella disciplina che essa stabilisce in materia di territorio dei Comuni e delle Città metropolitane. Sull’articolazione del territorio del Comune capoluogo in più Comuni (art. 1, c. 22, l. n. 56/2014), la Regione Puglia ha eccepito l’incompetenza della legge statale per lo stesso motivo che già fonda la censura sulla spettanza del potere di “istituzione” delle Città metropolitane, ossia la mancanza di un’espressa attribuzione del potere di modifica delle circoscrizioni comunali all’interno dell’art. 117 Cost. (implicitamente ritenendo inidoneo, a tal fine, il ruolo dell’art. 133, c. 1, Cost., che attribuisce alla legge statale il potere di modificare le circoscrizioni “provinciali”, e non quelle comunali, la cui modifica è attribuita alla legge regionale dal comma 2 dello stesso articolo); (b) la violazione dell’art. 133, c. 2, Cost., nella parte in cui la l. n. 56/2014 condizionerebbe la legge regionale di modifica delle circoscrizioni alla proposta del Comune capoluogo (interpretazione asimmetrica del comma 22, il quale impone sì al Comune di proporre la modifica di articolazione territoriale, ma di per sé non impedisce che la Regione proceda, con legge, ai sensi dell’art. 133, c. 2, Cost.). Le Regioni Campania e Puglia hanno anche sviluppato una serie di argomentazioni volte a eccepire l’incostituzionalità delle disposizioni che regolamentano le unioni (e, la Puglia, anche le fusioni) di Comuni, essenzialmente sulla base del rilievo che non sussiste la potestà legislativa statale in materia di assetto organizzativo delle unioni, perché “lo Stato non ha una competenza generale in materia di ordinamento di enti locali, potendo intervenire solo nei limiti di quanto consentito” dall’art. 117. Importante e da non sottovalutare la presunta illegittimità costituzionale dei poteri sostitutivi, ritenuta in contrasto con l’art. 120 Cost., nella parte in cui non prevede “un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento”.

Antonio De Luigi

 

 

 

 


Pubblicato il 21 Febbraio 2015

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