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Ricorso sull’ineleggibilità di Decaro a Bruxelles: l’esito in dirittura d’arrivo

Discussa martedì scorso alla Corte d'Appello di Napoli la tesi sulle mancate dimissioni da sindaco sei mesi prima delle elezioni

In dirittura d’arrivo alla Corte d’Appello di Napoli il ricorso presentato a luglio scorso da un cittadino barese (Donato Cippone) sulla presunta ineleggibilità al Parlamento europeo dell’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro (Pd), che – come si ricorderà – non si è dimesso 180 prima delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno scorso, come sostiene il ricorrente, avendo effettuato tutta la sua campagna elettorale rimanendo alla guida sia del Comune che della Città metropolitana barese, oltre che al vertice nazionale dell’Anci e da componente del cd di “Cassa Depositi e Prestiti”. Infatti, secondo quanto sostenuto nel ricorso dai difensori di Cippone, l’ex Primo cittadino barese (ora noto come “mister preferenze” per gli oltre 500mila voti ottenuti nella Circoscrizione elettorale meridionale, di cui più di 200mila nella sola provincia di Bari, conseguiti alle recenti europee di giugno, forse, grazie soprattutto alle cariche istituzionali ricoperte fino alla scadenza naturale del mandato) che, in ossequio alla legge n.18 del 1979 che regolamenta l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento di Bruxelles, avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di sindaco almeno sei mesi prima del voto, come previsto anche per la candidatura al Parlamento nazionale dei sindaci di Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Ciò che Decaro – come è noto – non ha fatto, ritenendo evidentemente non applicabile tale norma contemplata in un DPR del 1957 ed a cui rinvia espressamente la legge n. 18 del 1979 per i casi di ineleggibilità anche per il Parlamento europeo che, come si ricorderà, proprio nella tornata del 10 ed 11 giugno del 1979 vide la sua prima elezione diretta da parte del popolo italiano e dei cittadini di altri Stati della Ue. Considerato che è fuori discussione il fatto che l’ex Primo cittadino barese non si è dimesso e, quindi, ha svolto tutta la sua campagna elettorale da sindaco in carica, la controversia discussa martedì scorso dinanzi alla V Sezione civile della Corte d’Appello partenopea (giudice relatore Paolo Celentano) si è sostanzialmente svolta intorno al fatto che nell’articolo 51 del 1979, per le ineleggibilità al Parlamento europeo, si rimanda al DPR n. 361 del 1957 (Testo unico sulle norme che regolamentano le elezioni per la Camera dei deputati), facendo espressamente riferimento al tecnicismo interpretativo di norme “in quanto applicabili”. E che, in questo specifico caso, riguarderebbero l’ipotesi di ineleggibilità dei candidati nazionali al Parlamento europeo. Ipotesi di applicabilità contestata, ovviamente, dai difensori di Decaro che, nella difensiva del proprio assistito, hanno sostenuto innanzitutto la mancanza di una norma esplicita per i casi di ineleggibilità nella citata legge del 1979. Oltre al fatto che l’ex sindaco di Bari sarebbe risultato comunque eletto anche senza i voti ottenuti dove era Primo cittadino e sindaco metropolitano e, quindi, di Bari e provincia. I difensori di Decaro hanno inoltre evidenziato che anche altri sindaci di Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sono stati candidati ed eletti a giugno scorso al Parlamento europeo senza essersi dimessi sei mesi prima dall’incarico, citando al riguardo i sindaci dem Nardella di Firenze, Gori di Bergamo e Ricci di Pesaro. Tesi, queste, controbattute dai legali di Cippone che invece hanno replicato innanzitutto ricordando una sentenza della Suprema Corte che in un altro caso di ineleggibilità non espressamente richiamato nella legge disciplinante le elezioni dei consiglieri di Circoscrizione (o Municipi), dove si fa riferimento in modo analogo alle ineleggibilità stabilite in altra legge per i candidati al Comune, è stato dichiarato legittimo il tecnicismo interpretativo della locuzione “in quanto applicabile” e quindi del richiamo diretto per i candidati ai Consigli circoscrizionali alla normativa di ineleggibilità prevista per i candidati al Comune con altra disposizione legislativa. Per quanto invece riguardava i sindaci dem eletti recentemente a Bruxelles in costanza di mandato, è stato facile per i difensori di Cippone evidenziare che le violazioni non eccepite ad alcuni non possono di certo sanare altre identiche, ma contestate. Per la cronaca precisiamo che i legali del ricorrente contro l’elezione di Decaro sono stati l’amministrativista Giuseppe Mariani ed il civilista Marco Cornaro, mentre la difesa di Decaro era composta anch’essa da legali baresi, ossia dalla prof.sa Marida Dentamaro e dal nipote Nicola. La Corte si è riservata per l’ordinanza, che sarà resa nota verosimilmente nel giro di qualche settimana o, forse, meno. In caso Decaro fosse dichiarato ineleggibile, perderebbe il seggio conquistato a giugno scorso al Parlamento europeo, in quanto sarebbe dichiarato decaduto. Però, in caso di appello l’ordinanza in materia elettiva non sarebbe immediatamente esecutiva e quindi sarebbe sospesa in attesa dell’ultimo grado di giudizio. Analogo discorso per il ricorrente, qualora risultasse soccombente e quindi respinta la contestazione di ineleggibilità. Infatti, il provvedimento della Corte d’Appello partenopea sarà impugnabile in Cassazione, dove una delle due parti, ovviamente quella soccombente in tale giudizio, farà verosimilmente appello. Infatti, di certo non si escludono sorprese per entrambe le parti.

 

Giuseppe Palella


Pubblicato il 21 Novembre 2024

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