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Rivoluzione in vista nelle nomine regionali

Tra le modifiche più importanti alla legge che vieta, per un quinquennio, ai candidati non eletti alla Regione di assumere incarichi in agenzie e partecipate dell'Ente, quelle della predeterminazione dei compensi in base potenzialità patrimoniali delle istituzioni interessate dalle nomine e il ricambio generazionale

Approvato dalla Giunta regionale pugliese uno schema di legge per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 27 dell’art. 242 della l.r. n. 42 del 2024 (la cd. legge Laricchia), con la revisione delle normative vigenti in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione. Nei 21 articoli dello schema si propone l’adeguamento delle singole leggi istitutive di Agenzie e Organismi partecipati dalla Regione nel caso in cui tali leggi prevedano poteri di nomina di sindaci e revisori dei conti in capo alla Giunta e che invece la legge Laricchia ha trasferito in capo al Consiglio regionale. Infatti, l’articolo 242 della Finanziaria regionale del 2025 affida alla Giunta l’onere di predisporre uno schema legislativo di adeguamento di un numeroso corpus normativo in materia. Ma poiché nel corso della scorsa legislatura non si è proceduto a tale adeguamento, la nuova Giunta guidata dal presidente Antonio Decaro, a poco più di un mese dal suo insediamento, ha approvato e consegnato al Consiglio regionale la proposta normativa di adeguamento a quanto previsto con la legge Finanziaria regionale del 2025. Lo schema di legge presentato apporta modifiche legislative attinenti alle nomine degli Organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo, demandate alla competenza del Consiglio regionale, attraverso una operazione di armonizzazione delle singole previsioni di legge a quanto disposto dall’art. 242 della l.r. n. 42/2024. Le modificazioni riguardano: 1) la nomina degli organi di revisione e dei collegi sindacali che viene effettuata dal Consiglio regionale attingendo dall’elenco degli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 2) la previsione della durata dell’incarico in relazione alle agenzie regionali Arpal ed Arti; 3) l’atto di nomina effettuato dal Consiglio regionale deve prevedere la determinazione dell’ammontare del compenso spettante agli organi di revisione e dei collegi sindacali secondo un criterio di gradualità che tenga conto della dimensione economico-patrimoniale risultante dai documenti di bilancio. Inoltre, il predetto schema prevede armonizzazioni nelle leggi istitutive di Arpa, Aret, Puglia Promozione, Adisu, Arif, Aress, Asset, Arpal, Arti, Asp, Consorzi Asi, Aip, Consorzi Di Bonifica, Arca, Ente Parco “Lama Balice”. Da segnalare anche alcune proposte miranti a regolare aspetti non previsti dalla legge Laricchia e, in particolare, quella all’articolo 16, consistente nell’indicazione di un termine massimo entro il quale il Consiglio deve provvedere alla designazione, o nomina, di sua competenza. Con tale proposta la Giunta ha inteso segnalare al Consiglio, che resta sovrano in materia, la necessità di completare in un tempo predeterminato (la proposta è 60 giorni) la procedura di nomina o designazione. Con riguardo agli organismi di nomina consiliare, le attività afferenti “vigilanza e controlli” sono rilevantissime, sicché appare opportuno provvedere sollecitamente al loro completamento, con eventuale disciplina di poteri sostitutivi. Mentre il successivo articolo 18, per favorire il ricambio generazionale e il coinvolgimento di giovani professionisti alla vita e alla gestione degli organi strumentali della Regione, demanda alla Giunta e al Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, l’individuazione di modalità e criteri che favoriscano tale ricambio. Infine, l’articolo 19 con cui si estende alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Puglia l’applicazione dell’art. 13 della l.r. n. 1/2011: “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi”, in tema di limiti assunzionali di personale a tempo determinato, demanda alla Giunta regionale il compito di determinare il limite alla spesa dei contratti flessibili delle società ed enti controllati della Regione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016. Per la cronaca ricordiamo che la cosiddetta “legge Laricchia”, proposta – come si ricorderà – dall’allora consigliera regionale Antonella Laricchia del M5S, vieta la nomina di candidati non eletti in Consiglio nei cinque anni successivi alle elezioni, per incarichi in agenzie e aziende partecipate dalla Regione.

 

Giuseppe Palella


Pubblicato il 7 Marzo 2026

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