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Tutta la verità sui tribunali illegali, illegittimi e confiscati a Bari, ma con facoltà d’uso…

Sicuramente c’è qualcosa in più d’una “emergenza” quando a Bari si decida d’affrontare il tema dell’edilizia giudiziaria senza calcoli o retro pensieri. E non solo per la situazione di fatiscenza riguardantei palazzi giudiziari, ma anche di mancato adeguamento normativo alle disposizioni di legge in tema di sicurezza dei medesimi immobili, appare doveroso informare la pubblica opinione – già a conoscenza del sequestro e della confisca del Palagiustizia penale di via Nazariantz – della situazione complessiva, anche sotto il profilo della compatibilità urbanistica, di tutti gli immobili nei quali è attualmente svolta la funzione giudiziaria, nonché dell’area di Viale della Carboneria oggetto di attenzione da parte del Sindaco perché vorrebbe collocarvi il c.d. 2° Palazzo di Giustizia.

E’ noto che Bari, capoluogo di regione, è sede del Distretto della Corte di Appello che estende la sua competenza territoriale oltre che alla provincia, Foggia e Bat. Bene, a Bari vi sono attualmente una mezza dozzina di sedi giudiziarie: 1) Tribunale Civile e Penale, Piazza De Nicola; 2) Corte dei Conti, via Matteotti n. 1; 3) Tribunale per i Minorenni, via T. Fiore n. 49/D; 4) Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), p.za Massari n. 14; 5) Palagiustizia penale, via Nazariantz;

6) Uffici del Giudice di Pace, trav. N. 73 di v.le Europa n. 71; (7) + area di viale della Carboneria destinata ad ospitare l’ipotizzato 2° Palazzo di Giustizia. In considerazione della situazione di estrema precarietà ed emergenza da diverso tempo rappresentate dalla Commissione di Manutenzione presso la Corte di Appello, circostanza ribadita dagli ultimi Presidenti della Corte di Appello durante le cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari, oltre che dai rappresentanti di categoria dell’avvocatura, della magistratura e dei dipendenti del comparto giustizia, alla luce dell’ampio dibattito recentemente sviluppatosi attorno alla questione dell’edilizia giudiziaria è parso doveroso operare una ricognizione sui palazzi di giustizia locali al fine di acclarare, tra l’altro, la legittimità e la liceità di proposte alternative recentemente avanzate, in maniera come al solito caotica e confusa dal Sindaco di Bari. A questo scopo sarebbe interessante capire cosa ne pensano il Presidente della Commissione Urbanistica Comunale e tutti i componenti della commissione medesima (sia di maggioranza che di opposizione). Base di partenza per comprendere cosa sta accadendo a Bari nell’edilizia giudiziaria la destinazione urbanistica delle sedi giudiziarie distrettuali. Ebbene, nell’ambito del PRG le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) all’art. 32 disciplinano le “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano”; nell’ambito delle diverse tipologie di aree l’art. 32 alla lettera h) contempla le “aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano” (o altrimenti dette “a carattere sovracomunale”). Non vi sono dubbi in ordine alla circostanza che gli immobili sedi degli uffici giudiziari debbano ricadere all’interno delle aree identificate dall’art. 32 lett. h) NTA al PRG. Questo presupposto, costantemente confermato dalla competente Ripartizione Pianificazione Territoriale e Riqualificazione Urbana, tutt’oggi non è posto in discussione. Ma esaminiamo i sei immobili adibiti a sedi giudiziarie onde verificare se la destinazione urbanistica de medesimi sia stata rispettata: 1) Tribunale Civile e Penale, Piazza De Nicola: l’area sulla quale insiste è tipizzata dal PRG come area destinata alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano ed è disciplinata dall’art. 32 lett. h) delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che quindi vi viene svolta è pienamente legittima e lecita in quanto tale servizio è perfettamente compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. 2) Corte dei Conti, via Matteotti n. 1: quest’area è tipizzata dal PRG come area destinata alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano ed è disciplinata dall’art. 32 lett. h) delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che quindi ivi vi viene svolta è pienamente legittima e lecita in quanto tale servizio è perfettamente compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. 3) Tribunale per i Minorenni di Bari, via T. Fiore 49/D:L’area in argomento è tipizzata a zona residenziale di completamento di tipo B/3 ed è disciplinata dall’ art. 48 delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che qui viene esercitata è ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE con la tipologia di area in argomento in quanto si tratta di aree residenziali, cioè destinate per civile abitazione ed agli uffici professionali privati per le attività professionali. 4) Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), p.za Massari n. 14: quest’area, invece, è tipizzata a zona residenziale di completamento di tipo B/2 ed è disciplinata dall’ art. 40, 42 e 47 delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che qui viene esercitata è ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE, tanto per cambiare, con la tipologia di area in argomento in quanto si tratta di aree residenziali, cioè destinate per civile abitazione ed agli uffici professionali privati per le attività professionali. 5) Palagiustizia penale, via Nazariantz: quest’area –come sanno tutti- è tipizzata a “servizi della residenza” ed è disciplinata dagli artt. 43, 52, 53, 54, 56 e 57 delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che qui viene esercitata è ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE con la tipologia di area in argomento in quanto si tratta di aree destinate per i SERVIZI DEI RESIDENTI che sono le seguenti: aree per asili nido, scuole materne e dell’obbligo

1.         aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali,sanitarie, amministrative, per servizi pubblici e simili aree per parchi e giuochi aree per parcheggi di zona (che sono distinti dai parcheggi condominiali). Insomma, tutto salvo la FUNZIONE GIUDIZIARIA che infatti non viene considerata un servizio per i residenti. A questo punto giova precisare che, secondo una singolare interpretazione della Ripartizione Pianificazione Territoriale e Riqualificazione Urbana del Comune di Bari, potrebbe esservi una LIMITATA COMPATIBILITA’ urbanistica del suddetto immobile in presenza di c.d. “uffici di pubblico servizio”; premesso che a tutt’oggi la predetta Ripartizione, dietro specifica richiesta del sottoscritto, non è stata in grado di precisare cosa dovrebbe intendersi per uffici di pubblico servizio ubicati all’interno del Palagiustizia (ne risulterebbe che per l’appunto ve ne siano), risulta di tutta evidenza che, anche laddove questi ultimi vi fossero, gli stessi giammai potrebbero automaticamente comportare la piena compatibilità di tutto l’immobile. A riprova di tanto esiste la sentenza n. 59 dell’ 11.4.2006 con la quale il Giudice Monocratico presso la 1^ Sezione Penale del Tribunale di Bari ha confiscato il Palagiustizia in questione. Infatti da una lettura, sia pur sommaria, della sentenza emerge incontestabilmente l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività giudiziaria svolta in un immobile ricadente in area tipizzata a servizi della residenza: in tal senso deve ritenersi non condivisibile la prospettata singolare interpretazione della suddetta Ripartizione. A questo proposito 6) Uffici del Giudice di Pace, trav. N. 73 di v.le Europa n. 71: tipizzata dal PRG come “area per attività terziarie”, è normata dall’art. 39 delle NTA del PRG. L’attività giudiziaria che qui viene esercitata è ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE con la tipologia di area in argomento in quanto si tratta di aree destinate ad attività terziarie che risultano essere: commercio all’ingrosso e trasporti extraurbani su strada e attività ausiliarie ai trasporti, limitatamente agli ambienti di rappresentanza ed agli uffici, nonché al commercio al minuto, agli alberghi e ai pubblici servizi, alle attività ausiliarie del commercio, alle attività di comunicazione, credito, assicurazioni, gestioni finanziarie, servizi per l’igiene e la pulizia, servizi per lo spettacolo, produzione e distribuzione del gas e acqua (limitatamente agli uffici , pubblica amministrazione e studi professionali ed attività similari. Anche in tal caso è di agevole verifica, come direbbero giudici e avvocati nel loro linguaggio causidico, l’assenza della FUNZIONE GIUDIZIARIA. Ed anche in questo caso giova precisare che vale l’anzidetta singolare interprestazione della Ripartizione Pianificazione Territoriale e Riqualificazione Urbana, secondo la quale potrebbe esservi una LIMITATA COMPATIBILITA’ urbanistica del suddetto immobile in presenza dei c.d. “uffici di pubblico servizio”. Per ultimo, ma non ultima, l’area di viale della Carboneria, destinata ad ospitare il secondo Palazzo di Giustizia, totalmente destinata a servizi della residenza” (e solo in parte a fascia di rispetto stradale). Ci sarebbe da parlare, infine, dell’illegittimità/illiceità di varianti urbanistiche con le quali modificare la destinazione urbanistica delle aree sulle quali sono ubicati il Palagiustizia di via Nazariantz e l’ipotizzato palazzo di giustizia in v.le della Carboneria:com’è noto si tratta di una delle tantissime proposte avanzate dal Sindaco di Bari, quest’ultima sulla base di quanto argomentato da Sviluppo Sostenibile, Città Plurale, Rifondazione Comunista, insomma dai fautori della proposta Arcipelago, sostanzialmente identica alla proposta della SOECO cioè dall’impresa Mazzitelli di Bari. Per poter comprendere la illegittimità/illiceità di una simile prospettiva occorre premettere quanto appresso: stiamo parlando di AREE DESTINATE A SERVIZI PER LA RESIDENZA (cioè destinate ad ospitare i servizi di quartiere destinati agli abitanti dl quartiere Libertà); la disciplina di riferimento è quella dettata dal D.M. 1444 del 1968 che, tra l’altro, stabilisce i LIMITI INDEROGABILI degli spazi destinati a servizi pubblici, nonché a verde e parcheggi in virtù dei quali devono essere riservati non meno di mq 18 x abitante. Il PRG di Bari ha ampliato tale rapporto fissando i suddetti STANDARD INDEROGABILI (distinti in servizi della residenza e verde di quartiere rispettivamente in misura di 9 mq x ab e 11 mq x ab.) in complessivi 20 mq x abitante. Poiché nell’ambito del quartiere Libertà, o meglio della zona omogenea ricompresa tra v. Q. Sella a est, la ferrovia a sud, l’asse nord sud d ovest e il lungomare a nord, è macroscopica la carenza di servizi per i residenti, ne vi sono aree libere da poter reperire in tale zona omogenea, risulta evidente la illegittimità delle suindicate proposte in quanto nell’ambito della zona in questione, classificata come B (cioè di completamento) il citato DM 1444/1968 prescrive che in caso di impossibilità a soddisfare il fabbisogno degli standard minimi inderogabili le aree mancanti devono essere reperite nelle c.d. ADIACENZE IMMEDIATE. Ciò significa che siccome rispetto alla suddetta zona omogenea le aree di V. Nazariantz e v.e della Carboneria sono da considerarsi le ADIACENZE IMMEDIATE è proprio su tali aree che dev’essere reperito il fabbisogno di standard mancanti (soprattutto verde e parcheggi) L’obbligo ex lege  di rispettare i suddetti standard minimi inderogabili impedisce la possibilità di poter concepire qualsiasi variante che vada a sottrarre aree destinate ai servizi per i residenti essendo peraltro queste ultime altamente insufficienti nella zona di riferimento. Conclusione? Risultano confermati i presupposti della gara pubblica esperita (Ricerca di Mercato) che si basava per l’appunto sulla assenza di idonee e adeguate aree urbanisticamente destinate all’edilizia giudiziaria: presupposti che, com’è ovvio, sono tutt’ora attuali, in attesa che li recepisca Regione Puglia e Commissario ad Acta.

 

Francesco De Martino

 


Pubblicato il 11 Giugno 2012

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